SICUREZZA IMPIANTI e ANAGRAFE CONDOMINIALE, relatore Burrelli Ing. Francesco

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La sicurezza nelle unità immobiliari e Anagrafe Condominiale

Estratto dalla Relazione:

Art.1130 c.c. Attribuzioni dell‘Amministratore
Comma 6): curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

SICUREZZA NEL CONDOMINIO

Dati relativi alle condizioni di sicurezza della unità immobiliare

Vediamo di stabilire quali impianti bisogna considerare dal punto di vista della SICUREZZA in ogni singola unità immobiliare:

  • Impianto Elettrico;
  • Impianto del Gas;
  • Impianti di scarico generati dalla combustione;
  • Impianti di ventilazione e Aerazione;
  • Impianti Idrici e sanitari;
  • Impianti Telefoni;
  • Impianto Citofonici;
  • Impianti di condizionamento;
  • Impianti telefonici e di Antenne;
  • Impianti di Domotica;
  • Impianti di Allarme e di Sorveglianza;
  • Impianti di Insegne Luminose;
  • Impianto di Terra.

Questa Relazione è disponibile nell’Area Riservata degli
Associati ANACI della sede Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo

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