Regolamento dell’Attività di Formazione

ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari

 

thumbnail of pagina 1 regolamApprovato al Congresso Straordinario di Verona il 17 Dicembre 2016

Estratto dal file allegato in calce:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Formazione Professionale

[1] ANACI a qualsiasi livello organizza, su tutto il territorio nazionale, attività di formazione per lo svolgimento della professione di Amministratore condominiale ed immobiliare in osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto e del Codice Deontologico e di Condotta Professionale.

[2] Il presente Regolamento disciplina:

a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione iniziale e periodica dell’Amministratore condominiale ed immobiliare; l’attività di formazione fornita dall’Associazione ANACI è conforme alle disposizioni di cui all’articolo 71 bis Disp. Att. Cod. Civ. nonché al DM 13 agosto 2014, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali);

b) altre attività di accrescimento e approfondimento culturale ai fini del perseguimento degli obbiettivi statutari.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

a) per “Amministratore” si intende l’Amministratore condominiale ed immobiliare iscritto ANACI;

b) per “formazione” si intende il percorso formativo diretto ad acquisire e a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e di preparazione professionale che deve caratterizzare il singolo Associato; è patrimonio intellettuale fondamentale di ANACI anche ai fini del perseguimento degli scopi statutari;

 

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ANACI Regolamento Attività di Formazione – Dicembre 2016

 

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